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....... contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art.85 Inderdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio;
in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Art.86 Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende
da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di
filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
84.
Art.88 Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è
stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non
è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio siano stati pronunciati in baseall'articolo 3, numero
2, lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a
generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso
lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il
marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo
84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art.90 Assistenza del minore.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte di appello
nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che
assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Dal Codice Civile Italiano
Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art.93 Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di
un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di
nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età,
nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche
indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi,
salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Art.94 Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del
comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di
residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a
chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve
farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente
il certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art.95 Durata della pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno
per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
Art.96 Richiesta della pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Art.97 Documenti per la pubblicazione.
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato
civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non
si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il
matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza
attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato
civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di
stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto
integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a
termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di
stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
Art.98 Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art.99 Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta
la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art.100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre,
per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di
notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi,
dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il
nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro
genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti
stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per
essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare
all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli
atti previsti dall'articolo 97.
Art.101 Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello
stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso del matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non
suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con
cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio
Art.102 Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro
il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il
diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto,
ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a
colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che
vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli
sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione.
Art.103 Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce
all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere
l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui
territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve
essere celebrato.
Art.104 Effetti dell'opposizione.
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in
giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio
Art.106 Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione.
Art.107 Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla
presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli
articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una
dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che
esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione.
Art.108 Inapponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in
moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio.
Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si
hanno per non apposti.
Art.109 Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune
diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve
celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al
quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica
dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art.110 Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa
comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si
trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
Art.111 Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli
sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal
tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è
concessa con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio,
elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge
al momento della celebrazione.
Art.112 Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del
matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art.113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello
stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il
matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere
la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le
funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento
della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale
qualità.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero
e degli stranieri nella Repubblica
Art.115 Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di
questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite.
La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli
93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione
si fa nel comune dell'ultimo domicilio.
Art.116 Matrimonio dello straniero nella Repubblica.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente
del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è
sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far
fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo
codice.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione VI
Della nullità del matrimonio
Art.117 Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86,
87 e 88.
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può
essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse
legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La
relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore
non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda,
proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove,
anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età
ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata
la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del
quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato
dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel
caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Art.119 Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano
un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio.
Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che
era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è
stata coabitazione per un anno.
Art.120 Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non
interdetto, provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento
della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza
delle facoltà mentali.
Art.122 Violenza ed errore.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di
errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato
il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore
riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita
coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione
di annullamento non può essere proposta prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233,
se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore
ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art.123 Simulazione.
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i
diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come
coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Art.124 Vincolo di precedente matrimonio.
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro
coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve
essere preventivamente giudicata.
Art.125 Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la
morte di uno dei coniugi.
Art.126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su
istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante
il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di
essi sono minori o interdetti.
Art.127 Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non
quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art.128 Matrimonio putativo.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la
nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede,
oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati
o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli
nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che
dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi,
ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti
durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli
naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art.129 Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad
ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un
periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche
di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi
non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'articolo 155.
Art.129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare
la nullità del matrimonio è solidamente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art.130 Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se
non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato
civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa
dal presentare l'atto di celebrazione.
Art.131 Possesso di stato.
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana
ogni difetto di forma.
Art.132 Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per
un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei
registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa,
sempre che risulti in modo non dubbio un
conforme possesso di stato.
Art.133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo
tanto ai coniugi quanto ai figli.
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Libro I, Delle persone e della famiglia - Titolo VI, Del matrimonio
Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione VIII
Disposizioni penali
Art.134 Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con l'ammenda da lire ottantamila a lire
quattrocentomila gli sposi e l`ufficiale dello stato civile che hanno
celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla
prescritta
pubblicazione.
Art.135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila l`ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all`articolo 96 o
quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell`articolo
97.
Art.136 Impedimenti conosciuti dall`ufficiale dello stato civile.
L`ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio,
quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è
punito
con l'ammenda da lire centomila a lire seicentomila.
Art.137 Incompetenza dell`ufficiale dello stato civile. Mancanza dei
testimoni.
È punito con l'ammenda da lire sessantamila a lire
quattrocentomila l`ufficiale dello stato civile che ha celebrato un
matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all`ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art.138 Altre infrazioni.
È punito con l'ammenda stabilita nell`articolo 135
l`ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle
disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e
112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita
una pena speciale in questa sezione.
Art.139 Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di
nullità del matrimonio, l`abbia lasciata ignorare all`altro, è punito, se
il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire ottantamila a lire
quattrocentomila.
Art.140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell`articolo 89,
l`ufficiale che lo celebra e l`altro coniuge sono puniti con l'ammenda da
lire quarantamila a lire centosessantamila.
Art.141 Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art.142 Limiti d`applicazione delle precedenti disposizioni.
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi
contemplati non costituiscono reato più grave.
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